
A.I.B (Anti Incendio Boschivo)
Regolamenti e procedure operative
Le Organizzazioni e i Gruppi Comunali di volontariato di Protezione Civile partecipano, secondo la normativa vigente, alle attività di Protezione Civile quali previsione, prevenzione, soccorso ricostruzioni post calamità.
I volontari appartenenti alle Organizzazioni di volontariato, dotati di adeguata preparazione professionale, di certificati di idoneità fisica ed in possesso di sufficienti mezzi ed indumenti protettivi possono essere impiegati nelle attività di spegnimento del fuoco, ai sensi della legge 353/00.
Per l’impiego del volontariato nella campagna A.I.B. è requisito indispensabile l’iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione Protezione Civile.
Una volta iscritte, tutte le Associazioni/Organizzazioni dovranno attenersi alle seguenti direttive regionali:
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Volontari che operano direttamente sul fronte del fuoco, per lo spegnimento dello stesso dovranno essere in possesso di idonea certificazione, come da disposizioni di legge; inoltre, dovranno sempre indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (tuta in tessuti idonei agli incendi boschivi, casco con visiera o occhiali, guanti e stivali);
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Volontari non impegnati come sopra (autisti, addetti alle attrezzature, etc.) dovranno indossare idoneo abbigliamento;
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Volontari dovranno astenersi dall’entrare in proprietà private in assenza delle istituzioni ( VV.FF – CFS – CC – WUU – PS – Polizia Provinciale ) o del proprietario della stessa, fatti salvi i casi di reale e immediato pericolo per persone, cose e/o animali. Rimane l’obbligo di informare le autorità competenti e la SOUP (Sala Operativa Unica Permanente).
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Le Associazioni/organizzazioni di volontariato, nell’ambito del coordinamento della SOUP, saranno autorizzate ad intervenire sull’incendio, tenendo aggiornata la stessa struttura sull’andamento dell’evento;
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L’uso dei dispositivi supplementari di emergenza (lampeggianti, sirena bitonale) regolarmente iscritti sulla carta di circolazione del veicolo dovrà esclusivamente essere autorizzato dalla SOUP secondo la vigente normativa;
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L’impiego dei mezzi antincendio di proprietà della Regione Lazio, fuori ambito territoriale, deve essere autorizzato dalla SOUP;
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Volontari devono mettersi a disposizione delle istituzioni ( Sindaco, CFS e VVF) e collaborare con gli stessi, d’intesa con la SOUP;
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Ogni squadra antincendio avrà un responsabile, il quale è il solo autorizzato a rapportarsi con le istituzioni tutte; A tale fine i volontari dovranno attenersi alle disposizioni a lui date;
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Per particolari interventi di natura straordinaria si dovrà richiedere autorizzazione al Direttore Regionale di Protezione Civile.
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Su valutazione del personale del CFS o, in sua momentanea assenza, dal personale dei Vigili del Fuoco qualora le circostanze ne determinassero la necessità, verrà richiesto alla SOUP l’intervento dell’elicottero regionale antincendio;
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In caso di intervento di mezzi aerei, i volontari dovranno, operando in sicurezza coadiuvare lo spegnimento secondo le indicazioni impartite dal diretto del fuoco;
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La /le squadre antincendio, a fine intervento, dovranno accettarsi dell’effettivo spegnimento del fuoco, provvedere alla bonifica del territorio e ad una ricognizione sullo stesso. Il responsabile della squadra, informerà la SOUP della fine dell’intervento specificando chiaramente luogo ed orario, le Associazioni/ Organizzazioni di volontariato e Gruppi comunali, d’intesa con la SOUP, effettuano attività di prevenzione e ricognizione antincendio su territorio comunale. Nel caso che nel/i Comuni limitrofi non vi sia presenza di squadre antincendio( anche comunali), possono estendere la loro ricognizione anche in questi territori.
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Il personale del Corpo Forestale dello Stato ed il personale dei Vigili del Fuoco, opereranno sulla base delle esistenti convenzioni e degli accordi di programma stipulati con la Regione Lazio. Gli stessi e il responsabile delle squadre A.I.B. delle Organizzazioni di Volontariato, prima di effettuare qualsiasi intervento di spegnimento di incendio boschivo, verificheranno preliminarmente la sussistenza delle seguenti condizioni:
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Sicurezza degli operatori (i volontari devono indossare idonee divise di protezione incendi D.P.I);
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Osservazione dell’incendio (prima analisi del fenomeno in atto;
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Individuazione delle vie di fuga
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Individuazione della strategia di attacco, che dovrà avvenire in massima sicurezza.
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Allo spegnimento da terra degli incendi boschivi, comprese le operazioni di bonifica, provvedono comunque le squadre A.I.B. costituite dai Volontari delle Organizzazioni di Volontariato in regola con la normativa vigente, dagli operai forestali degli Enti competenti, Comuni e Comunità Montane, dal personale dei parchi Regionali e Provinciali. Tale personale, equipaggiato con idonei dispositivi di protezione individuale opera con mezzi fuoristrada allestiti con moduli antincendio, con autobotti, con attrezzi manuali e meccanici.
Ogni squadra dovrà avere sempre una figura di Responsabile e sarà costituita almeno da un mezzo attrezzato e non meno di due persone. Le squadre A.I.B. possono svolgere i seguenti servizi pianificati e programmati dalla Sala Operativa Unificata Permanente Regionale (S.O.U.P) :
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Pattugliamento con mezzo fuoristrada leggero adibito con modulo A.I.B., consistente in spostamenti sul territorio intervallati con soste in punti panoramici o in luoghi strategici;
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Prontezza operativa garantita da squadre composte da due o più unità con autobotte o con mezzo fuoristrada allestito con modulo A.I.B.; tali squadre devono sostare in luoghi strategici, pronte ad intervenire su richiesta;
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Reperibilità assicurata tramite personale che si mantiene disponibile, pronto ad intervenire su richiesta.
Legge 21 novembre 2000, n. 353
"Legge-quadro in materia di incendi boschivi"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000
PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA
Art. 1.
(Finalità e princìpi)
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono princìpi fondamentali dell’ordinamento ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.
Art. 2.
(Definizione)
1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI
Art. 10.
(Divieti, prescrizioni e sanzioni)
1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l’articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all’articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.
Bruciatura materiali vegetali
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, , ha approvato nel Consiglio dei Ministri il disegno di legge collegato alla legge di stabilità "disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", che all'articolo 30 contiene le disposizioni in materia di combustione controllata di materiali vegetali di origine agricola.
Tale disposizione prevede che, fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della Pac, i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree, i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di origine agricola, suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni,(Regione Lazio dal 15 Giugno al 30 Settembre), la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la bruciatura dei predetti residui all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteo climatiche o ambientali sfavorevoli, ovvero in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.